Art. 1.

      1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno ogni procura della Repubblica trasmette al Ministero della giustizia l'elenco delle persone, indicate per nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza nonché recapito telefonico, per le quali sono state disposte o sono terminate nell'anno solare precedente, nell'ambito di procedimenti penali per i quali nello stesso anno si è conclusa la fase delle indagini preliminari, intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nonché di comunicazioni informatiche o telematiche.